Coronavirus - Covid 19: le misure del nuovo Decreto: chi resta aperto chi deve chiudere

Coronavirus - Covid 19: le misure del nuovo Decreto: chi resta aperto chi deve chiudere
Giovedì 12 Marzo 2020 - 00:40

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di coronavirus sul territorio nazionale, in serata è stato emanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che rende più restrittive le misure di contenimento del virus su tutto il terriorio nazionale. Molte le novità inseite, di cui vi speghiamo in dettaglio.

 

Sono sospese le attività al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

 

COSA RIMANE APERTO

• Ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

• commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

• commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

• commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

• commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

• commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati;

• commercio al dettaglio di ferramenta, vernici,vetro piano e materiale elettrico e temoidraulico;

• commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

• commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; 

• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

• Farmacie; 

• Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;

• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopediciin esercizi specializzati; 

• Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l'igiene personale:

• Commerciao al dettaglio di piccoli animali domestici;

• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; 

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento; 

• Commercio al dettaglio di detersivi, per la lucidatura e affini;

• Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato per televisione; 

• Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto per corrispondenza, radio, telefono,

• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

 

LE ALTRE ATTIVITÀ

1- Sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale annua, che garantisco la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a domìcilio.

2 - Restano aperti anche gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande situati lungo la rete stradale, autostrade,e all'interno delle stazioni ferroviarie, auroportuali, lacustri e negli ospedali, sempre garantendo la distanza di un metro.

3 - Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

4 - Restano garantiti, nel rispetto delle norme igieniche, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, l'attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comrpese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5 - Il Presidente della Regione può disporre con ordinanza la programmazione del servizio erogato dalle aziende del Trasporto pubblico locale, finalizzato alla riduzione e alla sopressione dei servizi.

 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROFESSIONALI

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il decreto raccomanda:

• Che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio  domicilio, o in modalità a distanza

• Che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva

• Che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione

• Che si assumano protocolli anti contagio e dove possibile si rispetti la distanza interpersonale di un metro

• Che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro

• Per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni

 

Disposizioni valide fino al 25 marzo

Le disposizioni del nuovo decreto hanno effetto dal12 marzo e sono efficaci fino al 25 marzo.

 

 

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Paola Molino